STATUTO DELLA CROCE VERDE ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE
Lo Statuto e il Regolamento
REGOLAMENTO DELLA CROCE VERDE ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE
Art. 1) La Pubblica Assistenza denominata CROCE VERDE Assistenza Pubblica Milanese è costituita con sede in Milano, via San Vincenzo n. 25.
L’associazione, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, sezioni e uffici.
Art. 2) NATURA E PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ASSOCIAZIONE
La Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
I principi ispiratori della Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla Legge 11/8/1991 n. 266, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Art. 3) DURATA
La Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. ha durata illimitata.
Art. 4) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
La Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della solidarietà;
- d) contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla formazione, crescita umana e culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull’ambiente, sull’handicap ed ad altre iniziative dirette anche alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre analoghe Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
Art. 5) OGGETTO SOCIALE
La attività dell’Associazione consiste quindi:
- a) nell’organizzare il soccorso anche mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e/o servizi sociosanitari in genere;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell’organizzare iniziative di protezione civile;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte e favorire una migliore qualità di vita;
- g) nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di A.N.P.A.S. e A.N.P.A.S. Lombardia.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche a:
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare i servizi di mutualità.
L’Associazione, al fine di meglio perseguire gli scopi previsti dal presente statuto, potrà inoltre collaborare ed assumere partecipazioni o interessenze in altri enti, sia pubblici che privati, costituiti o da costituirsi.
Art. 6) PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE
La Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente e/od avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell’11/8/91 n. 266, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Art. 7) AMMISSIONE DEI SOCI
Possono essere soci della Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. tutte le persone maggiorenni che ne fanno domanda al Consiglio Direttivo e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio stesso. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deve motivare l’eventuale decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l’interessato può entro quindici giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nei successivi sessanta giorni per deliberare sulle domande non accolte.
Art. 8) DIRITTI DEI SOCI
I diritti dei soci sono:
- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) votare in assemblea, eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) gli altri diritti previsti dal presente statuto.
Art. 9) DOVERI DEI SOCI
I doveri dei Soci sono:
- a) rispettare le norme del presente Statuto, del regolamento dell’Associazione ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine dell’Associazione.
Art. 10) CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ ALLA QUALITA’ DI SOCI
Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M., coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporto di contenuto patrimoniale.
Art. 11) CAUSE SCIOGLIMENTO RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
La qualità di socio si perde:
- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.
La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato pagamento della quota associativa o di qualsiasi altro onere nei confronti dell’associazione, nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.10.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del regolamento, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio entro quindici giorni a mezzo lettera raccomandata. Il socio, nei successivi dieci giorni, può chiedere in forma scritta che sull’esclusione si pronunci l’Assemblea, la quale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nei successivi sessanta giorni per deliberarne la ratifica. L’esclusione diverrà efficace decorso inutilmente il termine di dieci giorni concesso al socio ovvero in caso di ratifica da parte dell’Assemblea. Una volta che l’esclusione diverrà efficace, l’escluso dovrà restituire il materiale di proprietà dell’Associazione eventualmente detenuto.
Perdono la qualità di socio per recesso coloro che ne hannodato espressa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 12) ESERCIZIO SOCIALE – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
L’esercizio finanziario della Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate della Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. sono costituite:
- a) dalle quote dei soci;
- b) da contributi di privati e/o di sostenitori;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della Legge 11/8/1991 n. 266, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all’attuazione di progetti.
Art. 13) PATRIMONIO
Il patrimonio della Pubblica Assistenza CROCE VERDE A.P.M. è costituito:
- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo;
- d) dalla propria denominazione e dal proprio marchio.
Art. 14) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
- a) l’Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Direttore Sanitario.
Art. 15) RIUNIONI ASSEMBLEA
L’assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti da non meno di sei mesi.
Art. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Nei casi previsti dal presente statuto l’Assemblea dei Soci è formalmente convocata dal Presidente della Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da almeno due consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo, con avviso da affiggere nella sede sociale e nelle sedi operative.
L’assemblea è convocata presso la sede legale o anche altrove purchè nel territorio del Comune di Milano.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è affisso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.
Art. 17) DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto, i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno sei mesi.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 18) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO
L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Art. 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui alla prima parte del presente paragrafo, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, purchè siano presenti alla riunione almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
Per deliberare lo Scioglimento delle Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, colui o coloro con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
Art. 20) SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall’assemblea. In apertura dei propri lavori l’Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Qualora le elezioni alle cariche sociali non siano state deliberate nella data di convocazione dell’assemblea, questa potrà stabilire la data successiva nella quale tali elezioni dovranno avere luogo.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.
Art. 21) MATERIE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
I compiti dell’Assemblea sono:
- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare le linee programmatiche della Associazione;
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo,compresi i consiglieri responsabili delle sedi operative, i quali assumono la carica di comandante, e compresi i consiglieri referenti corpo militi;
- e) eleggere e revocare il Collegio dei Sindaci revisori;
- f) eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri;
- g) approvare le modifiche allo Statuto;
- h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dal presente statuto.
Art. 22) COMPOSIZIONE E DURATA
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all’elezione. Possono essere eletti consiglieri esclusivamente soci in regola con il versamento delle quote associative.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 23) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta allo stesso da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o le sedi operative o anche altrove purchè nel territorio del Comune di Milano.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso spedito a tutti i componenti mediante telegramma, fax od e-mail dieci giorni prima della data fissata per la riunione e mediante affissione entro il medesimo termine presso la sede sociale e le eventuali altre sedi operative.
In caso d’urgenza, il consiglio potrà essere convocato con un preavviso di due giorni con le medesime modalità sopra stabilite. In questo caso, il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
A seconda degli argomenti dell’ordine del giorno da trattare, il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi a porte chiuse.
Art. 24) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) eseguire i deliberati dell’Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ed alla crescita dell’Associazione;
- d) infliggere sanzioni disciplinari, compresa l’esclusione, nei confronti dei soci inadempienti ai doveri stabiliti dal presente statuto e del regolamento. Il Consiglio Direttivo può infliggere sanzioni disciplinari, dopo aver invitato il socio inadempiente ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari adottabili sono stabilite dal regolamento.
- e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- h) fissare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro pagamento;
- i) attribuire il riconoscimento di sostenitore benemerito a soggetti non soci che contribuiscono allo sviluppo e crescita dell’Associazione;
- j) su richiesta dei soggetti interessati, decide sulle infrazioni inflitte dal comandante a norma del successivo art. 32.
Art. 25) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci.
Art. 26) SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 32, ultimo comma e art. 37, ultimo comma.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di un socio salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.
Art. 27) NOMINE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sanitario.
Art. 28) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri rappresentativi al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Art. 29) SEGRETARIO
I Compiti del Segretario sono:
- a) vigilare sull’osservanza dello statuto da parte degli Organi dell’Associazione;
- b) comunicare agli Organi dell’Associazione i deliberati degli stessi secondo le relative competenze;
- c) redigere il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo cui partecipi, previamente approvato dai Consiglieri, esponendone fotocopia presso la sede legale e le sedi operative.
Art. 30) TESORIERE
I compiti del Tesoriere sono:
- a) organizzare e sovrintendere all’ufficio amministrazione- contabilità dell’Associazione, avvalendosi del personale addetto;
- b) illustrare al Consiglio Direttivo i dati economico/finanziari necessari per predisporre le bozze di bilancio consuntivo e preventivo;
- c) fornire le informazioni richieste dai Sindaci Revisori per la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato patrimoniale economico-finanziario dell’Associazione;
- d) presentare al Presidente i moduli fiscali stabiliti per legge;
- e) illustrare trimestralmente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria e di cassa dell’Associazione.
Art. 31) DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo a norma del precedente art. 27, dovrà essere un medico iscritto all’ordine e potrà essere scelto anche tra i non soci. Il Direttore Sanitario dura in carica fino alla scadenza naturale o anticipata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ovvero fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Sanitario ha l’obbligo di sovrintendere alla formazione dei volontari e a tutto quanto concerne la gestione sanitaria dell’Associazione. In particolare il Direttore Sanitario ha i seguenti compiti:
- a) propone al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali dell’Associazione in materia sanitaria;
- b) dà al Consiglio Direttivo le opportune indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie o comunque competenti;
- c) predispone i programmi generali per i corsi interni di formazione e di educazione sanitaria.
Art. 32) COMPITI DEL COMANDANTE
Il comandante è il responsabile organizzativo della sede operativa (si intende per sede operativa il distaccamento o il ramo di attività ove siano stabilmente addetti almeno un quinto del numero totale dei soci dell’Associazione) per quanto riguarda la gestione dei soci impegnati nei settori di attività dell’associazione. Tra i compiti del comandante è così compreso quello di decidere sulle controversie tra i soci relative alla violazione dello statuto e/o del regolamento nonchè di infliggere le sanzioni disciplinari di sua competenza previste dal regolamento.
In caso di dimissioni del comandante, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Associazione, quest’ultimo dovrà indire nuove elezioni nei successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Comandante. Il Comandante dimissionario resta in carica sino all’insediamento del nuovo eletto.
Art. 33) COMPOSIZIONE – DURATA
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, devono essere preferibilmente iscritti all’albo dei revisori contabili o comunque competenti in materia e sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
In caso di dimissione di alcuno dei sindaci effettivi, subentra il primo dei sindaci supplenti nella graduatoria dei non eletti. In mancanza, il Presidente della Associazione ne rende edotti i soci con comunicazione affissa presso la sede sociale e le sedi operative e indice nuove elezioni nei successivi trenta giorni.
Art. 34) COMPITI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato patrimoniale economico-finanziario dell’Associazione.
Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 35) COMPOSIZIONE E DURATA
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, devono essere scelti fra i soci con almeno cinque anni di anzianità di Associazione e sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
ART. 36) COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta dei soggetti interessati, decide, con obbligo di motivazione, entro sessanta giorni sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso aventi ad oggetto l’applicazione da parte del Consiglio Direttivo di sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’esclusione per la quale si applica la procedura stabilita dall’art. 11 del presente statuto.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata entro 10 giorni agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.
In caso di dimissione di alcuno dei membri del Collegio dei Probiviri, subentra il primo dei membri supplenti nella graduatoria dei non eletti. In mancanza, il Presidente della Associazione ne rende edotti i soci con comunicazione affissa presso la sede sociale e le sedi operative e indice nuove elezioni nei successivi trenta giorni.
Art. 37) COMPITI DEL REFERENTE CORPO MILITI
L’ Assemblea elegge altresì fra i soci un referente per ciascuna sede operativa. Gli eletti acquisiscono la qualifica di “referenti corpo militi” e sono membri del Consiglio Direttivo.
Compito precipuo del referente è di operare da tramite fra il Consiglio ed i soci.
Partecipa, se richiesto dal socio interessato, alle riunioni del Collegio dei Probiviri o del comandante chiamati per esaminare i comportamenti dello stesso socio.
In caso di dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente della Associazione, quest’ultimo ne rende edotti i soci con comunicazione affissa presso la sede sociale e le sedi operative e indice nuove elezioni nei successivi trenta giorni. Le dimissioni del referente sono operanti dalla avvenuta comunicazione al Presidente.
Art. 38) GRATUITA’ CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nell’espletamento della propria carica.
Art. 39) REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il regolamento è approvato e modificato dal Consiglio Direttivo, regola il funzionamento dell’Associazione, garantisce l’applicazione dello statuto e vincola tutti i soci.
Art. 40) VESSILLO SOCIALE
Il vessillo sociale è formato da un drappo di seta bianca al cui centro è riprodotta una croce verde risultante da quattro quadrati verdi disposti in croce al cui centro figura lo scudo araldico del Comune di Milano; i quattro quadrati sono contornati da un filetto di colore oro. Ai lati della croce il motto: AMA, LAVORA, SALVA, SPERA.
I nastri a tricolore italiano porteranno lo stemma di Milano e la scritta “CROCE VERDE ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE”.
L’asta sarà verde e sormontata dalla lancia con l’emblema sociale.
Art. 41) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria dei soci stabilirà la destinazione del patrimonio dell’Associazione stessa, che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/8/91 n. 266, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, esistenti o da organizzare sul territorio in cui l’Associazione stessa è ubicata.
Art. 42) NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento o quanto stabiliscono le leggi dello stato in materia ed in particolare la Legge 11/8/1991 n. 266 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.